Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, numero 688, e' aggiunto il seguente comma:
"L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilita' o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilita'".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.