Ai fini della tassazione dei telegrammi per l'interno della Repubblica le parole, i gruppi di caratteri e le espressioni, costituite da lettere e/o cifre e/o segni, sono computati per una parola se non superano i dieci caratteri.
Qualora superino i dieci caratteri, le parole, i gruppi di caratteri e le espressioni sono computati per altrettante parole per quante volte contengono gruppi di dieci caratteri, piu' una parola per la parte eccedente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le disposizioni recate dal precedente art. 1 si applicano dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.