IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 13 maggio 1940, n. 690, sulla organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti;
Visto l'art. 2 della predetta legge che, ai fini della medesima, classifica i porti in tre categorie, secondo la tabella allegato A) alla stessa legge;
Visto il secondo comma dell'infrascritto art. 2 circa la forma ivi prevista per le eventuali modificazioni da apportare alla predetta tabella A);
Constatata la necessita' che il porto di Vibo Valentia Marina, in conseguenza della evoluzione del traffico cisterniero e petrolifero verificatasi nel medesimo porto, sia dotato di una piu' efficiente organizzazione del servizio antincendi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
La tabella A) sulla classificazione dei porti, ai fini del servizio antincendi, allegata alla legge n. 690 del 13 maggio 1940, viene integrata, per i porti di 2ª categoria, con l'indicazione del porto di Vibo Valentia Marina.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1