IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' libera degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Urbino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Riconosciuta l'opportunita' di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1974, n. 801, in relazione all'osservazione formulata dalla I sezione del Consiglio superiore con nota n. 613/74 del 25 marzo 1975;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
L'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1974, n. 801, relativo all'inclusione degli insegnamenti complementari di "Filologia latina", "Grammatica greca" e "Grammatica latina" nel corso di laurea in lettere e' rettificato nel senso che nello stesso articolo deve essere incluso anche l'insegnamento di "Filologia greca".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1