IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1536, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 aprile 1959, n. 320, e le successive modificazioni;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della sezione nella riunione del 23 aprile 1974;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvata la modificazione dell'art. 13 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformita' del seguente testo:
"Per la chiusura dell'esercizio, la formazione e l'approvazione del bilancio della sezione si seguono le norme stabilite per il bilancio della Banca nazionale del lavoro.
Sugli utili netti annuali risultanti dal bilancio, e' prelevato il 20% da assegnarsi al fondo di riserva. Sul residuo e' corrisposto alla sezione autonoma di credito fondiario, in ragione del capitale versato, un dividendo non superiore all'8%. L'eventuale eccedenza e' assegnata ad un fondo di riserva straordinaria della sezione".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1