IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' denominata "Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche", costituita presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 13 luglio 1969, n. 547;
Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario in data 27 aprile 1973;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvata la modificazione dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' denominata "Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche", costituita presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformita' del seguente testo:
"La sezione ha un fondo di dotazione di lire 6 miliardi, costituito dall'Istituto italiano di credito fondiario".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1