L'istituto superiore di sanita', entro il limite massimo di spesa di 50 milioni, provvede in economia:
1) all'acquisto, alla manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature per i vari laboratori e servizi, ivi comprese le macchine da scrivere per calcolo e per riproduzione, nonche' all'acquisto di accessori e parti di ricambio;
2) all'acquisto, custodia, conservazione, trasporto e confezionamento di prodotti chimici, farmaceutici e di ogni altro prodotto, metallo o materia prima e sussidiaria, necessari per i lavori di ricerca, controllo, analisi e per la preparazione di sieri, vaccini, antibiotici ed altri prodotti;
3) all'acquisto di materiale fotografico e cinematografico;
4) alla manutenzione, riparazione e modifica di apparecchi televisori, telefonici, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di servizi, immagini e dati;
5) alla manutenzione e riparazione di veicoli e di altri mezzi di trasporto;
6) all'acquisto di animali per esperimento o per preparazione di sieri e vaccini, nonche' dei necessari mangimi;
7) all'acquisto di medicinali e prodotti terapeutici per la protezione del personale adibito a lavori particolarmente nocivi o rischiosi;
8) all'organizzazione di convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su terni riguardanti compiti istituzionali;
9) all'acquisto di piante e semi per giardini e per la coltivazione di piante medicinali o da esperimento;
10) all'acquisto, rilegatura e manutenzione di libri e riviste di interesse tecnico e amministrativo, di quotidiani e periodici per la raccolta di notizie di interesse sanitario;
11) all'acquisto di estratti e fotoriproduzioni di libri, riviste, articoli ed altri lavori e alla traduzione di libri e riviste straniere da liquidare su presentazione di fattura;
12) a lavori di stampa e di riproduzione;
13) all'acquisto di carta e cartonaggio, di materiale ed oggetti vari per disegni, cancelleria e stampati;
14) a trasporti, spedizioni, assicurazioni, imballaggi e magazzinaggi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le spese di cui all'art. 1 che hanno per oggetto forniture da ufficio devono essere autorizzate, nei modi e con i limiti previsti dall'art. 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802 e dall'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e successive modificazioni, dal Provveditorato generale dello Stato, il quale, per le spese di carattere ordinario, fisso e continuativo, provvede sulla base di preventivi di fabbisogno annuale o semestrale.
Per l'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali di laboratorio, animali da esperimento e di tutto cio' che puo' occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei laboratori, che non siano richiesti direttamente dai laboratori e servizi tecnici, deve essere sentita sulla indispensabilita' della spesa e la congruita' del prezzo la commissione di cui al quarto comma dell'art. 23 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
Art. 3
#Comma 1
Le provviste in economia di presumibile importo superiore ad un milione di lire debbono essere giustificate, salvo quanto disposto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1973, n. 519, mediante adeguata relazione redatta dall'ufficio, laboratorio o servizio tecnico richiedente.
Le provviste di cui al comma precedente devono essere fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilita' e di idoneita' tecnica, salvo che la specialita' della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.
Art. 4
#Comma 1
I lavori di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 1 di importo superiore ad un milione di lire devono essere collaudati da un comitato di tre membri nominato dal direttore o capo del laboratorio o servizio competente.
Ogni altro lavoro in economia deve essere dichiarato eseguito regolarmente dal funzionario richiedente con certificato controfirmato dal direttore o capo del laboratorio o del servizio competente.
Art. 5
#Comma 1
Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze della amministrazione lo richiedano, mediante apertura di credito a favore di uno o piu' funzionari delegati.
Nessun pagamento puo' essere fatto prima del collaudo o della dichiarazione di regolare esecuzione del lavoro.
Art. 6
#Comma 1
E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terra' conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti o forniture, quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.