A decorrere dalla data del presente decreto dalle accademie di belle arti vengono distaccati i licei artistici gia' ad esse annessi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dalla medesima data i licei artistici assumono autonomia nel funzionamento didattico e amministrativo.
Art. 3
#Comma 1
Le tabelle A annesse al presente decreto e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, riguardano le accademie di belle arti e indicano il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale insegnante ed assistente ed i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.
Art. 4
#Comma 1
Le tabelle B, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, riguardano i licei artistici e indicano il numero di classi, i posti di ruolo del personale insegnante ed assistente ed i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria.
Art. 5
#Comma 1
I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento sono indicati nella tabella C, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 6
#Comma 1
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.