DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1401/1970 - Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1336, concernente l'ospedale civile "Umberto I" di Ancona.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1336, concernente l'ospedale civile "Umberto I" di Ancona.

Numero 1401 Anno 1970 GU 16.03.1971 Codice 070U1401

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1968, numero 1336, con il quale l'ospedale civile "Umberto I", con sede in Ancona, e' stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il proprio decreto 18 ottobre 1969, n. 1220, con il quale veniva modificato il secondo comma del precedente decreto;
Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 10 maggio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile "Umberto I" di Ancona, e' stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario e' venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di attribuire alla regione Marche a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;
Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 18 ottobre 1968, n. 1336, con il quale l'ospedale civile "Umberto I" di Ancona, e' stato dichiarato ente ospedaliero, e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale delle Marche;
un membro eletto dal consiglio comunale di Ancona;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 aprile 1930".