L'art. 291 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente:
"I vetri stratificati che possono essere impiegati in ogni posizione, compreso il parabrezza, debbono superare, ai fini dell'approvazione del tipo, le prove indicate negli articoli 292, 293, 294, 295, 299, 300 e 301.
I vetri stratificati che possono essere impiegati in qualsiasi posizione ad esclusione del parabrezza debbono superare le prove indicate negli articoli 292, 293, 294, 295, 299 e 300.
I vetri temprati che possono essere usati in tutte le posizioni ad esclusione del parabrezza degli autoveicoli e dei filoveicoli debbono superare le prove indicate negli articoli 293, 296, 297 e 298.
Le modalita' per l'esecuzione delle prove sono fissate dal Ministro per i trasporti.
Quando i vetri temprati vengono usati come parabrezza di motoveicoli devono, in caso di rottura, permettere ai conducente di continuare a vedere chiaramente la strada per frenare e fermare il motoveicolo con sicurezza. Le modalita' per l'accertamento del suddetto requisito verranno fissate dal Ministro per i trasporti con proprio decreto.
Su ogni esemplare di vetro approvato debbono essere indicati in maniera chiara e indelebile, e facilmente leggibile quando e' montato, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1