DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 920/1977 - Modificazione all'art. 126 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Modificazione all'art. 126 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Numero 920 Anno 1977 GU 23.12.1977 Codice 077U0920

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-10;920

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Il testo dell'art. 126 del regolamento della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' sostituito dal seguente:
Art. 126 - (Novellame per consumo). - Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalita' indicate nell'articolo precedente, puo' autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile di ciascun anno.