Il testo dell'art. 126 del regolamento della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' sostituito dal seguente:
Art. 126 - (Novellame per consumo). - Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalita' indicate nell'articolo precedente, puo' autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile di ciascun anno.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1