L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze forestali, di cui alla tabella XXXII del regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, e' sostituito da quello stabilito dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Entro il termine massimo di due anni dalla data del presente decreto, i piani di studio per il conseguimento della laurea in scienze forestali saranno modificati per ciascuna Universita' in conformita' al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 3
#Comma 1
Lo studente in corso, o fuori corso, puo' optare per il nuovo ordinamento. In tal caso la facolta' stabilira' per ciascuno studente le modalita' per la convalida degli esami sostenuti ed il nuovo piano di studi da seguire per il conseguimento della laurea.