All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente comma:
"Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga, delle facolta' previste nel successivo art. 69, quarto comma, nell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693 e nell'art. 12, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempienti relativi a tali compiti sono tenute a mantenere il segreto di ufficio".
All'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente comma:
"La formazione degli elenchi di cui al presente articolo puo' essere affidata, con decreto del Ministro per le finanze, al consorzio obbligatorio tra esattori delle imposte dirette in carica con le modalita' di cui all'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"La formazione dei ruoli e' effettuata con sistemi meccanografici: con decreto del Ministro per le finanze sono disposti gli adattamenti al mezzo meccanografico delle prescrizioni contenute nei precedenti commi. Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga della facolta' di cui all'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693 con decreto del Ministro per le finanze possono essere affidati al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica anche compiti di carattere esecutivo inerenti all'attivita' di preparazione e compilazione dei ruoli, compreso quello della rilevazione de dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, salve le definitive determinazioni dei competenti uffici delle imposte dirette, con determinazione del compenso ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della predetta legge".
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.