DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 479/1975 - Regolamento di esecuzione dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, relativo alla periodicita' delle visite mediche per i minori occupati in attivita' non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che

Regolamento di esecuzione dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, relativo alla periodicita' delle visite mediche per i minori occupati in attivita' non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che

Numero 479 Anno 1975 GU 27.09.1975 Codice 075U0479

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-17;479

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'idoneita' dei minori di eta' ((e dei giovani dai 18 ai 21 anni di eta')) occupati in attivita' non industriali, comprese quelle agricole, anche in aziende a coltivazione diretta, che espongono all'azione delle sostanze indicate nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, deve essere accertata mediante visite mediche periodiche ad intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella stessa, salva l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del suddetto decreto nei casi da essi previsti.
Si applica il numero 55 della tabella di cui al comma precedente a tutte le lavorazioni che comportano l'apprestamento di cure agli animali o il contatto con essi, con i loro rifiuti o con ogni altra materia infetta o contaminata.


Art. 2

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Comma 1

I minori di eta' ((ed i giovani dai 18 ai 21 anni di eta')), nonostante eventuali precedenti visite mediche, devono essere sottoposti ad altra visita prima di ogni campagna stagionale relativa alle seguenti attivita':
1) lavori in risaia;
2) diserbo dei canali;
3) lavori inerenti alla maturazione artificiale della frutta e degli ortaggi;
4) lavori comportanti la preparazione, la manipolazione e l'applicazione di pesticidi.