DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 470/1975 - Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di istituzione dell'organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti.

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di istituzione dell'organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti.

Numero 470 Anno 1975 GU 20.09.1975 Codice 075U0470

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;470

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Presso il consiglio regionale e' istituito l'organo regionale di riesame dei bilanci, dei provvedimenti di variazione del bilancio, delle autorizzazioni all'esercizio provvisorio del bilancio e dei rendiconti finanziari della regione che non hanno ottenuto il voto favorevole, espresso separatamente, delle maggioranze dei consiglieri della provincia di Trento e della provincia di Bolzano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Esso e' nominato, all'inizio di ogni legislatura, dal presidente del consiglio regionale e si compone di tre cittadini elettori del consiglio regionale, ma estranei allo stesso.
Dei tre membri due sono designati, uno per ciascuno, dalla maggioranza dei consiglieri eletti nella provincia di Trento e dalla maggioranza dei consiglieri eletti nella provincia di Bolzano, mentre il terzo, con funzioni di presidente, e' designato dai primi due entro trenta giorni dalle designazioni consiliari.


Art. 2

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Comma 1

L'organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti deve riunirsi, su convocazione del presidente del consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui si e' verificata l'ipotesi contemplata dall'ultimo comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Ai lavori del collegio assiste in qualita' di segretario e di consulente tecnico il capo della ragioneria generale della regione.
Per la validita' delle sedute il collegio deve essere al completo.
Il collegio puo' prendere visione di qualsiasi atto e verbale relativi al tema da decidere e puo' approfondire la cognizione dei temi di dissenso sentendo direttamente la giunta regionale e singoli consiglieri regionali.


Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni provvede il regolamento interno del consiglio regionale.