Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo finanziario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia per la realizzazione di un cavo telefonico sottomarino tra i due Paesi, nonche' all'annesso accordo tecnico, firmati ad Ankara il 24 gennaio 1973, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 6 e 12 degli accordi stessi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'onere relativo all'esecuzione degli accordi indicati nell'articolo precedente - compresa la quota da anticipare per conto della Turchia - si provvede con le disponibilita' di bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.