Le nuove dotazioni organiche dei ruoli della carriera direttiva dei servizi centrali, esecutiva tecnica dei meccanografi ed esecutive dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, rispettivamente, dalle tabelle A, B, C e D annesse al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli impiegati dei ruoli delle carriere esecutive dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitino compiti connessi con il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato ed abbiano frequentato favorevolmente gli appositi corsi di addestramento, potranno essere trasferiti, a domanda, nel ruolo della carriera esecutiva tecnica di cui alla tabella B annessa al presente decreto nel limite dei posti disponibili, con i criteri e le modalita' di cui all'art. 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.