IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione,
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 46, relativo alle tasse e soprattasse per le scuole di perfezionamento, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola di perfezionamento e al corso di specializzazione, il laureato dovra' versare i seguenti importi:
Tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
Tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . " 18.000
Soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.000
Contributo laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . " 5.000
Rimborso tessera e libretto . . . . . . . . . . . . " 1.000
---------- Totale . .L. 36.000
La tassa di diploma e' stabilita dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1