IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto 12 febbraio 1969, n. 220, con il quale l'ospedale denominato "Ospedali riuniti per bambini" di Napoli, e' stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il proprio decreto 3 novembre 1969, n. 1215, con il quale veniva modificato il secondo comma del precedente decreto;
Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 3 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale denominato "Ospedali riuniti per bambini" di Napoli, e' stato classificato "Ospedale specializzato regionale" ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario e' venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di attribuire alla regione Campania a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;
Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Il secondo comma del decreto 12 febbraio 1969, n. 220, con il quale l'ospedale denominato "Ospedali riuniti per bambini" di Napoli, e' stato dichiarato ente ospedaliero, e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale della Campania;
un membro eletto dal consiglio comunale di Napoli;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 27 luglio 1940".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1