DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1316/1970 - Istituzione di due posti di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario convenzionati da destinare ad insegnamenti del corso di laurea in scienza della produzione animale presso la facolta' di agraria dell'Universita' di Bologna.

Istituzione di due posti di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario convenzionati da destinare ad insegnamenti del corso di laurea in scienza della produzione animale presso la facolta' di agraria dell'Universita' di Bologna.

Numero 1316 Anno 1970 GU 20.02.1971 Codice 070U1316

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 27 dicembre 1967 ed i relativi atti aggiuntivi stipulati anch'essi in Bologna rispettivamente in data 21 maggio, 5 novembre 1969 e 22 giugno 1970, per il finanziamento di due posti di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario presso la facolta' di agraria, per il corso di laurea in scienza della produzione animale, dell'Universita' di Bologna.


Art. 2

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Comma 1

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, due posti di professore di ruolo da destinare ad insegnamenti del corso di laurea in scienza della produzione animale, in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di agraria dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni; nonche', ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario riservati al predetto corso di laurea, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta facolta' in base al citato decreto legislativo n. 1172.


Art. 3

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.


Art. 4

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Comma 1

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.