IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, approvato con regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2305 e modificato con regio decreto 10 ottobre 1936, n. 2442, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 442;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto universitario anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 11. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Psicologia scolastica;
Psicologia dell'eta' evolutiva;
Storia delle relazioni internazionali.
Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente comma:
"L'alunna che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, oltre agli insegnamenti fondamentali e complementari di cui al comma precedente, deve seguire al 4° anno e superare altri due esami complementari da scegliere fra i seguenti
Sociologia;
Psicologia;
Psicologia scolastica;
Psicologia dell'eta' evolutiva;
Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Storia delle relazioni internazionali.
La laurea abilitante si conseguira' soltanto dopo la frequenza del 5° anno di corso.
Art. 12. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Psicologia scolastica;
Psicologia dell'eta' evolutiva;
Storia delle relazioni internazionali.
Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, e' aggiunto il seguente comma:
"L'alunna che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, oltre agli insegnamenti fondamentali e complementari di cui al comma precedente, deve seguire al 4° anno e superare altri due esami complementari da scegliersi fra i seguenti:
Sociologia;
Psicologia;
Psicologia scolastica;
Psicologia dell'eta' evolutiva;
Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Storia delle relazioni internazionali.
La laurea abilitante si conseguira' soltanto dopo la frequenza del 5° anno di corso.
Art. 13. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Psicologia-scolastica;
Storia delle relazioni internazionali;
Psicologia dell'eta' evolutiva.
Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, e' aggiunto il seguente comma:
"L'alunna che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, oltre agli insegnamenti fondamentali e complementari di cui al comma precedente, deve seguire al 4° anno e superare altri due esami complementari da scegliersi fra i seguenti:
Sociologia;
Psicologia;
Psicologia scolastica;
Psicologia dell'eta' evolutiva;
Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Storia delle relazioni internazionali.
La laurea abilitante si conseguira' soltanto dopo la frequenza del 5° anno di corso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1