I periodi di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato con legge 23 maggio 1951, n. 394, accreditati figurativamente nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56 lettera a), n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sono riconosciuti come periodi di contribuzione agli effetti del diritto alla pensione di anzianita' e della determinazione della misura di questa previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1