IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 1, 2 e 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, che prevedono la concessione di un contributo alle nuove costruzioni navali calcolato sul costo di produzione dei cantieri determinato dal Ministero della marina mercantile che per alcuni tipi e classi di navi non puo' essere commisurato a costi maggiori di quelli risultanti dalle tabelle annesse alla legge stessa;
Considerato che il citato art. 2 prevede che le tabelle possano essere modificate e integrate per adeguarle alla variazione dei costi;
Considerato che i costi massimi indicati nelle tabelle allegate alla legge suddetta sono stati determinati in base alle rilevazioni degli elementi che caratterizzano la costruzione navale eseguite in periodo notevolmente anteriore all'applicazione della legge medesima;
Considerato che le tabelle suddette sono rimaste invariate mentre progressivi aumenti sono stati registrati nel costo del lavoro, dei materiali e dei finanziamenti occorrenti nonche' in altri fattori della produzione;
Considerato che alcuni dei suddetti aumenti hanno subito impreviste accentuazioni e che l'ulteriore loro progressione risulta gia' acquisita per almeno un biennio per cui tali aumenti rendono del tutto non corrispondenti alla situazione reale i costi massimi indicati nelle richiamate tabelle;
Ritenuta la necessita' di adeguare le tabelle stesse alla mutata situazione dei costi dell'industria cantieristica navale;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Le tabelle n. 2, n. 2-bis, n. 2-ter e n. 2-quater allegate alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, sono rispettivamente sostituite da quelle allegate al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1