DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 260/1975 - Modificazioni allo statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", in Roma.

Modificazioni allo statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", in Roma.

Numero 260 Anno 1975 GU 01.07.1975 Codice 075U0260

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-10;260

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 300, con il quale viene istituito l'ordine dei giornalisti per la regione Trentino-Alto Adige, con sede del consiglio dell'ordine in Trento, mentre la circoscrizione con sede del consiglio dell'ordine in Venezia, gia' comprendente il Trentino-Alto Adige, viene territorialmente limitata al Veneto;
Visto l'art. 12 dello statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 4 e 7 dello statuto medesimo;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" in data 14 settembre 1972 per la modifica degli articoli 4 e 7 dello statuto al fine di adeguare la ripartizione territoriale dell'istituto e la composizione dello stesso consiglio di amministrazione alle modifiche introdotte dal citato decreto 16 maggio 1972, n. 300, nonche' per includere un rappresentante del personale dell'Istituto nel consiglio di amministrazione medesimo;
Ritenuto che le modifiche predette costituiscono un necessarie ed opportuno adeguamento dell'ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola";
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 7 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente e dal Presidente del Consiglio dei Ministri.