Le opere destinate alla difesa, da costruirsi a cura dell'Aeronautica militare, relative alla costruzione di un deposito munizioni nei comuni di Gioia del Colle e Mottola (Bari), sono dichiarate di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari occorrenti che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine entro il quale l'esproprio ed i lavori dovranno incominciarsi e compiersi e' stabilito rispettivamente in anni due e dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.