Nel corso dell'anno 1975 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari:
sessantotto sottufficiali e ottanta graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito;
ottantacinque sottufficiali e centotrentaquattro graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro per la difesa stabilira' per ogni arma, servizio, categoria, specialita' e ruolo il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
#Comma 1
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.