Le opere destinate alla difesa, da costruirsi a cura dell'Aeronautica militare, relative all'allacciamento idrico al 115° deposito sussidiario di Vizzini (Catania), sono dichiarate di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'esproprio e asservimento degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine entro il quale l'esproprio, la servitu' ed i lavori dovranno incominciarsi e compiersi e' stabilito rispettivamente in anni due e dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.