DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 905/1974 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Numero 905 Anno 1974 GU 16.06.1975 Codice 074U0905

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-30;905

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto penitenziario.
Art. 115 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Analisi mineralogica;
Cristallografia;
Biologia marina;
Etologia;
Metodologia biometrica;
Istochimica;
Pedologia;
Algologia.
Art. 116 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Biologia marina;
Etologia;
Metodologia biometrica;
Istochimica;
Pedologia;
Algologia.
Art. 117 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Oceanografia fisica;
Oceanografia chimica;
Geologia strutturale;
Geologia nucleare.
Nello stesso articolo l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Nel terzo e quarto anno di corso gli studenti sono tenuti a frequentare come interni uno degli istituti di mineralogia, o geologia, o, dietro approvazione del preside, altro istituto della facolta', per la preparazione della tesi di laurea".
L'art. 118, relativo alle modalita' d'esame dei corsi di laurea della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' modificato nel senso che l'ultimo comma, concernente la laurea in scienze geologiche, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea in scienze geologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta basata sopra un rilevamento geologico, o su altro argomento originale, e di due tesine su argomento geologico mineralogico, paleontologico e petrografico.
La dissertazione di laurea dovra' essere presentata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'esame di laurea".