Con effetto dal 1 gennaio 1972, l'importo annuo delle pensioni dirette ed indirette a carico del fondo di previdenza per il personale di volo, in atto al 31 dicembre 1971, e' aumentato:
a) del 19,6 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 agosto 1965 e il 30 giugno 1966;
b) del 17,2 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1966 e il 30 giugno 1967;
c) del 14,9 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1967 e il 30 giugno 1968;
d) del 13,4 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1968 e il 30 giugno 1969;
e) del 10,3 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1969 e il 30 giugno 1970;
f) del 5,0 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1970 e il 30 giugno 1971.
Ai fini della determinazione della percentuale di aumento delle pensioni di riversibilita', si fa riferimento alla decorrenza delle pensioni dirette da cui esse derivano.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'onere derivante dalla rivalutazione delle pensioni, nel senso indicato dal precedente articolo, sara' fronteggiato con l'avanzo patrimoniale del fondo di previdenza del personale di volo, esistente alla data del 31 dicembre 1971.