IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Storia della Sardegna;
Storia della Chiesa;
Storia contemporanea;
Paleografia e diplomatica;
Biblioteconomia e bibliografia;
Antichita' sarde;
Storia delle religioni.
Art. 27. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
Storia della scienza;
Storia delle tradizioni popolari;
Antropologia culturale;
Sociologia.
Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Linguistica sarda;
Letteratura ispano-americana;
Letteratura cristiana antica;
Lingua e letteratura araba;.
Lingua e letteratura russa;
Glottologia.
Dopo l'art. 33 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione di nuovi istituti annessi alla facolta' di magistero.
Art. 34. - Sono costituiti i seguenti istituti:
Istituto di scienze storiche;
Istituto di pedagogia e sociologia;
Istituto di filosofia;
Istituto di latino;
Istituto di filologia moderna.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1