DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1234/1970 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.

Numero 1234 Anno 1970 GU 30.01.1971 Codice 070U1234

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
gli articoli da 138 a 141, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio che muta la denominazione in scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente;
gli articoli da 164 a 166, relativi alla scuola di specializzazione in malattie del sangue che muta la denominazione in scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

Art. 138. - La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente conferisce un diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente.
Art. 139. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero dei posti e' fissato in 10 per il 1° corso; in 11 per il 2° corso, 3° e 4° corso.
Art. 140. - La scuola, che ha sede presso la clinica medica, ha la durata di anni quattro di cui uno di tirocinio pratico.
Art. 141. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:
1° Anno:
Anatomia patologica;
Fisiopatologia;
Chimica clinica;
Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
Clinica medica (triennale).
2° Anno:
Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
Semeiotica radiologica;
Patologia speciale delle malattie del tubo digerente;
Clinica medica (triennale).
3° Anno:
Patologia speciale delle malattie del fegato e del pancreas;
Clinica medica (triennale).
A queste materie fondamentali possono essere aggiunte materie complementari in numero non superiore a 4 per la totalita' del corso, secondo i particolari sviluppi di ricerca e di dottrina caratteristici della scuola.
4° Anno:
Internato: applicazione delle tecniche diagnostiche della specialita'.
Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.
L'esame di profitto si sosterra' alla fine dei singoli corsi e gli insegnamenti biennali e triennali importano un unico esame alla fine del corso.
Gli allievi del 1°, del 2° e 3° anno, per essere ammessi rispettivamente al 2°, 3° e 4° anno, debbono aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi e devono avere superato tutti i relativi esami.

Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio
Art. 164. - La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio conferisce il diploma di specialista in ematologia e clinica di laboratorio.
La durata del corso e' di tre anni. Il numero dei posti disponibili e' di dodici per anno di corso (totale 36 posti).
La scuola ha sede presso l'istituto di patologia medica e metodologia clinica.
La direzione della scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio spetta di diritto al professore di ruolo dell'istituto di patologia medica e metodologia clinica: nel caso che tale cattedra non sia ricoperta da un professore di ruolo, la facolta' nomina un professore di ruolo scegliendolo fra i propri componenti.
Art. 165. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (biennale);
Genetica ematologica (annuale);
Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi (annuale);
Fisiopatologia ematologica (biennale);
Biochimica ematologica (annuale);
Fisiopatologia del plasma (annuale);
Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale).
2° Anno:
Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (biennale);
Fisiopatologia ematologica (biennale);
Immunoematologia (annuale);
Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale);
Patologia speciale ematologica (biennale);
Clinica delle emopatie (biennale);
Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia (annuale).
3° Anno:
Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale);
Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia (annuale);
Radiodiagnostica e radioterapia ematologica (annuale);
Patologia speciale ematologica (biennale);
Clinica delle emopatie (biennale);
Terapia sistematica ematologica (annuale);
Terapia trasfusionale (annuale).
E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio annesse ai corsi.
Art. 166. - L'esame di profitto si sostiene alla fine dell'anno in corso.
Gli esami degli insegnamenti biennali e triennali si sostengono alla fine del biennio o del triennio.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione.