L'art. 5 delle disposizioni transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, nel testo modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, e' sostituito dal seguente:
"Conservano la loro validita', ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per discipline o gruppi di discipline nella scuola media, i diplomi di abilitazione riconosciuti validi o conseguiti in sessione di esame di abilitazione all'insegnamento indette non oltre il 30 gennaio 1969, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e della legge 13 marzo 1958, n. 226, per le classi di esame relative alle preesistenti scuole medie e scuole secondarie di avviamento professionale per le discipline o gruppi di discipline i cui ruoli siano dichiarati corrispondenti a quelli della scuola media dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, e successive modificazioni.
Conservano, altresi', validita' ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per l'educazione musicale i diplomi di abilitazione per, musica e canto corale riconosciuti validi o conseguiti in sessioni di esami di abilitazione indette entro il 30 gennaio 1969, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n.
972, e dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il diploma di abilitazione all'insegnamento di disegno e storia dell'arte di cui alla classe II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, conseguito in sessioni di esame indette non oltre il 30 gennaio 1969 e' valido ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre di educazione artistica nella scuola media.
Art. 3
#Comma 1
Alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, modificata dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127 e dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe IV (educazione musicale) sono aggiunti i seguenti titoli: "diploma di contrabasso, diplomi di strumento a fiato".