E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 28 gennaio 1970, per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la cattedra di "Chirurgia d'urgenza" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico dell'amministrazione provinciale di Milano, vengono determinati in L. 5.600.000 (cinquemilioniseicentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 e in L. 1.120.000 (unmilionecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
Art. 4
#Comma 1
L'Universita' di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
Art. 5
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.