IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 380, relativo alla scuola di perfezionamento in filosofia e di preparazione all'insegnamento filosofico e' modificato nel senso che e' aggiunto il seguente nuovo comma:
"Gli iscritti all'uno o all'altro dei due indirizzi possono scegliere fino ad un massimo di tre insegnamenti previsti nel piano di studi relativo all'indirizzo in cui non sono iscritti".
Art. 382. - All'elenco delle materie costitutive del piano di studi per il corso di preparazione professionale all'insegnamento filosofico e' aggiunta la seguente:
p) Didattica televisiva.
Art. 383. - All'elenco delle discipline comprese nel piano di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione nella ricerca filosofica sono aggiunti quelli di:
l) Filosofia e religioni dell'Asia orientale;
m) Metodologia generale delle scienze psicologiche.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1