IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, n. 1027, con cui si conferisce all'Avvocatura generale dello Stato la rappresentanza in giudizio degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per le attivita' marinare, per l'agricoltura, per il commercio, alberghieri e femminili;
Considerato che la denominazione "Avvocatura generale dello Stato", risultante nel decreto sopra citato, va sostituita con quella di "Avvocatura dello Stato", comprensiva sia dell'Avvocatura generale che delle avvocature distrettuali dello Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, n. 1027, citato nelle premesse, e' rettificato nel senso che la denominazione "Avvocatura generale dello Stato", ivi risultante, e' sostituita con quella di "Avvocatura dello Stato".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1