Il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi e' soppresso.
Sono, altresi', soppressi, i centri provinciali per i sussidi audiovisivi.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I libri, i films, le diapositive, i dischi e le relative attrezzature tecniche di proprieta' del Centro nazionale e dei centri provinciali per i sussidi audiovisivi devono essere devoluti allo Stato per essere destinati in uso al Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1978.