L'ente pubblico "Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca" e' soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le funzioni residue delle operazioni di credito conseguenti ai mutui gia' concessi sono portate a termine da un ufficio stralcio presso il Ministero della marina mercantile.
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1978.