Il "Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie - CIVIS", e' soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La gestione della casa internazionale dello studente, previa liquidazione della precedente gestione limitatamente ai rapporti pendenti, verra' affidata all'opera universitaria di Roma.
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1978.