Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi, stipulati in Ancona rispettivamente in data 28 settembre 1973 e 31 agosto 1974, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ancona.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali, in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ancona.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del rispettivo titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dal relativo atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed allo articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.