IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 31 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Paleografia greca;
Storia del Cristianesimo antico;
Epigrafia e antichita' greche;
Preistoria e protostoria europea;
Storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Metodologia della ricerca storica;
Filosofia della politica.
Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Cardiologia;
Nefrologia chirurgica;
Nefrologia medica;
Chirurgia di pronto soccorso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1