IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1973, n. 1162, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, e' rettificato nel modo seguente:
Il primo comma dell'art. 103 e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'ammissione all'orientamento in sanita' pubblica, in igiene, tecnica e direzione ospedaliera ed in igiene e medicina scolastica e' limitata ai laureati in medicina e chirurgia; all'orientamento di laboratorio sono ammessi, oltre i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in scienze biologiche e in farmacia".
Il secondo comma dell'art. 104 e' abrogato e sostituito dal seguente: "A seguito del parere della facolta' potra' essere concesso un anno di decurtazione al biennio propedeutico al personale di ruolo degli istituti universitari di igiene e di microbiologia e degli istituti di clinica pediatrica e di puericultura (questi ultimi per l'orientamento di igiene e medicina scolastica), dell'amministrazione sanitaria centrale e periferica, dei laboratori provinciali ed ospedalieri, della direzione sanitaria degli ospedali".
Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti del secondo anno di corso e' aggiunto il seguente:
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1