La convenzione stipulata in data 29 febbraio 1968 tra l'Universita' degli studi di Trieste e il Consorzio per la istituzione e lo sviluppo di insegnamenti universitari in Udine ai fini del finanziamento e mantenimento della facolta' di lingue e letterature straniere in Udine e' parzialmente modificata dalle convenzioni stipulate dagli stessi enti in data 9 dicembre 1970 e 24 aprile 1971 e dall'atto aggiuntivo del 17 maggio 1972.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le suddette convenzioni stipulate in data 9 dicembre 1970, 24 aprile 1971 e 17 maggio 1972 (concernenti la modifica degli articoli 3 e 5 della convenzione stipulata in data 29 febbraio 1968) sono approvate e rese esecutive.
Art. 3
#Comma 1
I posti di assistenti di ruolo, istituiti ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, in seguito all'approvazione delle suddette convenzioni sono portati da 14 a 34, e potranno inoltre essere conferiti n. 17 incarichi di insegnamenti elevabili fino a 22 in caso di vacanza dei posti di ruolo di professore.