Dopo l'art. 10 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, e' inserito il seguente articolo:
"Art. 10-bis. - Le spese d'ufficio degli uffici locali e delle agenzie, di cui al primo comma dell'art. 134 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 320 del regolamento organico approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546.
Al pagamento di tali spese, determinate secondo le modalita' stabilite dal secondo comma dell'art. 321 del citato regolamento organico, si provvede:
a trimestri anticipati, per le quote riguardanti la cancelleria, i materiali di servizio e la pulizia;
a semestri anticipati, per le quote riguardanti il riscaldamento.
L'Amministrazione, sentita la commissione speciale per le spese di ufficio, puo' specificare, secondo le esigenze degli uffici locali e delle agenzie, gli oggetti che vanno compresi nelle spese d'ufficio, e modificare la periodicita' dei pagamenti dell'assegno annuo.
Il pagamento dell'assegno annuo per le spese d'ufficio agli uffici locali ed alle agenzie viene disposto dalle direzioni provinciali delle poste con i fondi posti a loro disposizione con ordini di accreditamento a favore del rispettivo funzionario delegato, secondo le modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1