IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935; numero 1071, convertito nella, legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
La tabella XXVII-bis, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente l'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma:
"Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di farmacista, il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche deve aver compiuto un semestre di pratica professionale presso una farmacia oppure un trimestre presso una farmacia e un trimestre presso un'industria farmaceutica. Il periodo di pratica professionale dovra' avere inizio dopo il conseguimento del titolo accademico".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1