Le norme del presente regolamento si applicano all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, ((e successive modificazioni, in seguito denominata "legge")).
Testo vigente
Preambolo
CAPO I - DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1
#Comma 1
(Ambito di applicabilita' del regolamento)
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
(Veicoli a motore in circolazione)
Comma 2
Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosia su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Ai fini dell'applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.
Art. 4
#Comma 1
(Stazza lorda dei natanti e potenza dei motori)
Comma 2
La potenza del motore e la stazza lorda da prendere in considerazione ai fini dell'obbligo di assicurazione sono quelle risultanti dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni.
Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti all'estero si ha riguardo ai dati risultanti dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorita' del paese di iscrizione.
Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti predetti, si ha riguardo al dislocamento considerando, ai fini dell'applicazione della legge, sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate e di dislocamento.
Art. 5
#Comma 1
(Gare e competizioni sportive)
Comma 2
L'assicurazione stipulata a norma degli articoli 1 e 2 della legge non comprende la responsabilita' per i danni causati in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative prove. Tale responsabilita' deve essere tuttavia coperta con la speciale assicurazione prevista dall'articolo 3 della legge.
Gli organizzatori delle gare o competizioni sportive e delle relative prove di cui al comma precedente debbono allegare alla domanda di autorizzazione, la dichiarazione di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, attestante la stipulazione dell'assicurazione prescritta dall'art. 3 della legge. Nella dichiarazione debbono essere indicati la formula e la durata della gara o competizione ed ogni altro elemento utile al controllo dell'effettivo adempimento dell'obbligo assicurativo.
L'assicurazione deve coprire la responsabilita' nella quale possono incorrere l'organizzatore o qualunque altro soggetto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli partecipanti alle gare o competizioni ed alle relative prove.
Art. 6
#Comma 1
(Veicoli a motore e natanti di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali)
Comma 2
Agli effetti dell'applicazione della legge sono equiparati ai veicoli a motore e ai natanti di proprieta' dello Stato i veicoli a motore e i natanti di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, per i quali, in base a convenzioni internazionali od a leggi speciali, lo Stato italiano sia tenuto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione nel territorio e nelle acque territoriali della Repubblica.
Art. 7
#Comma 1
(Veicoli a motore immatricolati o registrati all'estero)
Comma 2
Per i veicoli a motore immatricolati o registrati in Stati esteri ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, puo' essere stipulata una speciale assicurazione "frontiera" di durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, con imprese di cui all'art. 10 della legge, che si avvalgano a tal fine dell'ente costituito in Italia e riconosciuto secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 6 della legge stessa.
Art. 8
#Comma 1
(Motoscafi e imbarcazioni a motore iscritti all'estero)
Comma 2
Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti in Stati esteri l'obbligo dell'assicurazione si considera assolto anche quando la responsabilita' per i danni causati dalla circolazione del natante nelle acque territoriali soggette alla sovranita' dello Stato italiano sia assicurata con un'impresa italiana operante all'estero o con un'impresa straniera la quale abbia stipulato con un'impresa autorizzata ad esercitare in Italia un'apposita convenzione che obblighi quest'ultima a provvedere, nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge, alla liquidazione dei predetti danni e la legittimi a stare in giudizio per le domande dei danneggiati. La convenzione deve essere approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Comma 3
CAPO II - DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO
Art. 9
#Comma 1
(Requisiti del certificato di assicurazione per i veicoli a motore)
Comma 2
Il certificato di assicurazione per i veicoli di cui all'art. 1 della legge deve contenere i seguenti dati:
a) denominazione, sede dell'assicuratore e altre indicazioni prescritte dall'art. 2250 del codice civile:
b) nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - e domicilio o sede del contraente;
c) tipo del veicolo;
d) dati della targa di riconoscimento, o, quando questa non sia prescritta, dati d'identificazione del telaio e del motore;
e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;
f) numero del contratto di assicurazione.
Il certificato relativo ai veicoli che circolino a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d) del precedente comma, i dati della targa di prova.
Per le assicurazioni relative a veicoli con rimorchio debbono essere rilasciati certificati distinti per la motrice e il rimorchio.
Art. 10
#Comma 1
(Requisiti del certificato di assicurazione per i natanti)
Comma 2
Il certificato di assicurazione per motoscafi o imbarcazioni a motore deve contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) del primo comma del precedente art. 9 nonche' quelle della potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del natante o, se questo non e' soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.
Art. 11
#Comma 1
(Indicazioni facoltative)
Comma 2
Le eventuali indicazioni diverse da quelle prescritte negli articoli precedenti debbono essere riportate in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione.
Art. 12
#Comma 1
(Sottoscrizione dei certificati di assicurazione)
Comma 2
I certificati di assicurazione debbono recare la firma dell'assicuratore o del suo agente autorizzato a concludere il contratto cui il certificato si riferisce.
Art. 13
#Comma 1
(Effetti del certificato di assicurazione nei confronti dei terzi)
Comma 2
L'assicuratore non e' obbligato nei confronti dei terzi danneggiati oltre la scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 1901, secondo comma, del codice civile. In questo caso l'obbligo dell'assicuratore si estende fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'anzidetto periodo.
Qualora il certificato sia rilasciato in relazione ad un contratto di assicurazione di durata superiore alla scadenza in esso indicata o ad un contratto di durata corrispondente, ma recante clausola di tacito rinnovo, l'assicuratore deve far menzione nel certificato stesso della possibilita' di applicazione della disposizione di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
Art. 14
#Comma 1
(Caratteristiche del contrassegno)
Comma 2
Il contrassegno previsto dall'art. 7 della legge deve essere conforme al modello descritto nell'allegato A e deve contenere:
a) la denominazione dell'assicuratore;
b) i dati della targa di riconoscimento per i veicoli a motore; i dati di iscrizione o, in mancanza, il marchio ed il numero del motore per i natanti. Per i veicoli con targa di prova devono essere indicati i dati di detta targa. Per i veicoli per i quali non e' prescritta la targa di riconoscimento devono essere indicati i dati d'identificazione del telaio e del motore;
c) il tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per quest'ultimo, il caso in cui l'assicurazione sia stipulata con riferimento al motore a norma del precedente art. 3, ultimo comma;
d) il giorno, il mese e l'anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera e);
e) la firma dell'assicuratore.
Per i rimorchi e i semirimorchi deve essere rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice.
Se detti veicoli stazionano distaccati dalla motrice su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, debbono essere muniti del contrassegno.
Art. 15
#Comma 1
(Coassicurazione)
Comma 2
Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con ripartizione del rischio in coassicurazione tra piu' assicuratori, se i coassicuratori si siano obbligati in solido, anziche' in proporzione della rispettiva quota, e abbiano conferito ad uno di essi la delega perche', con l'accettazione dell'assicurato, agisca ed operi per conto e nell'interesse di tutti, sul certificato puo' essere menzionata la sola impresa delegataria, con la indicazione che il contratto e' concluso in coassicurazione. Se i coassicuratori non si sono obbligati in solido, nel certificato debbono essere indicate tutte le imprese coassicuratrici.
Nel contrassegno puo', in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria.
Art. 16
#Comma 1
(Termini per il rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno)
Comma 2
Il certificato di assicurazione e il contrassegno debbono essere rilasciati al contraente, a cura e spese dell'assicuratore, entro il termine di cinque giorni da quello in cui, per i contratti di nuova stipulazione, e' stato pagato il premio e per quelli poliennali o con clausola di tacito rinnovo, il premio o la rata di premio.
Durante tale periodo l'adempimento dell'obbligo dell'assicurazione e' provato con la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'assicuratore, che deve essere applicata sul veicolo nel modo prescritto dall'art. 7, quarto comma, della legge.
Art. 17
#Comma 1
(Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione)
Comma 2
L'assicurazione, per i veicoli che circolano muniti di targa provvisoria, puo' essere stipulata con durata corrispondente al periodo di validita' del foglio di via.
Gli assicuratori hanno facolta' di stipulare assicurazioni provvisorie, a particolari condizioni di polizza e di tariffa, di durata non superiore a cinque giorni per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova collaudo o dimostrazione.
Essi rilasciano un attestato con l'indicazione degli elementi idonei all'identificazione del veicolo ed il periodo di validita' dell'assicurazione. L'attestato deve essere applicato sul veicolo con le modalita' prescritte dall'art. 7, quarto comma, della legge.
Art. 18
#Comma 1
(Rilascio di duplicati del certificato e del contrassegno)
Comma 2
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, l'impresa con la quale e' stato stipulato il contratto di assicurazione e' tenuta a rilasciare un duplicato su richiesta ed a spese dell'assicurato. Se la perdita del certificato e del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento l'assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorita'.
Il rilascio del duplicato deve essere annotato sull'esemplare del contratto di assicurazione in possesso dell'assicuratore. Sul certificato o sul contrassegno deve essere apposta con caratteri di colore rosso l'indicazione "duplicato".
Art. 19
#Comma 1
(Cessione del contratto di assicurazione in caso di trasferimento di proprieta' del veicolo)
Comma 2
Nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo a motore o del natante che importi cessione del contratto di assicurazione, il cedente o il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno.
Comma 3
CAPO III - DELLE TARIFFE E DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
Art. 20
#Comma 1
(Formazione delle tariffe)
Comma 2
Ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli ((deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione)) le tariffe dei premi relative all'assicurazione predetta che essa intende adottare, comprendendovi in ogni caso tutti i rischi dei quali e' obbligatoria l'assicurazione in base alla legge.
Le tariffe debbono essere formate per classi o gruppi di rischi aventi caratteri obiettivi comuni, quali il tipo o le caratteristiche tecniche del veicolo, la destinazione e l'uso di esso, la zona territoriale di immatricolazione e simili. Le classi o gruppi di rischi debbono essere sufficientemente ampi e omogenei in modo da consentire significative rilevazioni statistiche per il calcolo di tassi e valori medi specie per quanto riguarda la frequenza e il costo dei sinistri.
((Almeno tre mesi prima della data di scadenza del periodo di tempo per il quale le tariffe sono state approvate o stabilite, l'Istituto nazionale delle assicurazioni quale gestore del conto consortile mette a disposizione di ciascuna impresa i dati utili alla formazione delle tariffe desunti dalla gestione del predetto conto relativa sia all'impresa stessa sia alla generalita' delle imprese.
Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti. Gli uni e gli altri devono essere indicati separatamente nella tariffa)).
Art. 21
#Comma 1
(Determinazione dei premi puri)
Comma 2
Il premio puro deve essere calcolato in modo da garantire, per ogni classe o gruppo di rischi, l'equilibrio fra la massa dei premi e il prevedibile onere dei relativi sinistri.
La determinazione dei premi puri deve essere effettuata in base a rilevazioni statistiche, estese a un conveniente numero di esercizi, per ogni classe o gruppo di rischi, relative:
a) al numero dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame ed a quello degli stessi sinistri che siano stati eliminati, nell'esercizio di avvenimento e in quelli successivi, senza pagamento di indennizzi;
((b) al numero nonche' all'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame, pagati nel corso dell'esercizio di avvenimento o nei successivi o ancora in riserva al momento della rilevazione, al netto dei recuperi per rivalsa. Nel determinare l'ammontare dei predetti sinistri si deve tener conto soltanto dell'importo dovuto al terzo danneggiato a titolo di risarcimento, ivi comprese le somme dovute per interessi e per eventuale svalutazione monetaria, nonche' dell'importo delle spese sostenute dall'assicuratore, nei limiti del quarto della somma assicurata, per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato o l'assicuratore stesso));
c) al numero dei veicoli esposti al rischio in ogni esercizio considerato, ragguagliato ad anno (veicoli/anno);
d) ai fattori che l'impresa abbia preso in considerazione per determinare i gruppi o le classi di rischio cui si riferiscono le tariffe ((ovvero per determinare le differenziazioni o le variazioni di premio nel caso di tariffe)) che prevedano diverse misure o variazioni di premio in relazione al verificarsi o non verificarsi di sinistri entro un certo periodo di tempo, o a franchigia, o a limitata esposizione al rischio e simili.
Le imprese che iniziano la loro attivita' o che, pur essendo gia' in esercizio, non dispongano di rilevazioni statistiche aziendali sufficientemente ampie ed estese a piu' esercizi cosi' da consentire la formazione delle tariffe dei premi secondo i criteri indicati nel presente articolo e in quello precedente, possono fare ricorso anche a rilevazioni statistiche interaziendali.
Ai fini delle rilevazioni statistiche di cui ai commi precedenti, i rischi assunti in coassicurazione debbono essere considerati come assunti per intero dall'impresa delegataria e non considerati dalle coassicuratrici.
I risultati delle rilevazioni statistiche debbono essere opportunamente ponderati con l'applicazione dei necessari coefficienti di correzione per tenere conto delle variazioni avvenute rispetto alla situazione dei singoli esercizi considerati e di quelle che si prevede possano avvenire.
((Nella determinazione del premio puro si deve tener conto dei redditi netti derivanti all'impresa dall'investimento delle riserve tecniche, nonche' del contributo che l'impresa deve versare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" a norma dell'art. 31 della legge)).
Art. 23
#Comma 1
condizioni generali di polizza)
Comma 2
Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli ((debbono trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione)) le condizioni generali di polizza che intendono adottare per la predetta assicurazione, nonche' tutte le modificazioni successivamente apportate alle condizioni approvate. ((...))
((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1981, N. 45)).
((...))
Art. 24
#Comma 1
(Condizioni generali e premio nelle polizze globali)
Comma 2
Nei contratti che comprendano la copertura di altri rischi oltre quello della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, le condizioni generali e il premio relativo all'assicurazione del rischio di responsabilita' civile debbono essere indicati distintamente da quelli relativi all'assicurazione degli altri rischi.
Art. 25
#Comma 1
(Diminuzione o aggravamento del rischio in corso di contratto)
Comma 2
In caso di diminuzione o di aggravamento del rischio in corso di contratto, l'assicurato al quale e' comunicato il recesso, in applicazione degli articoli 1897 e 1898 del codice civile, puo' evitarlo offrendo di modificare il contratto con il diverso premio che, in relazione al rischio diminuito o aggravato, risulti applicabile in base alla tariffa approvata.
Art. 26
#Comma 1
(Rischi non contemplati in tariffa e rischi con caratteri di particolarita' od eccezionalita)
Comma 2
Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle voci delle tariffe approvate, le imprese possono, facendone espressa menzione in polizza, determinare il premio in base agli elementi tecnici a loro disposizione, dando immediata comunicazione del contratto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministero, qualora ritenga che il premio applicato non sia adeguato al rischio assicurato, fissa il nuovo premio e lo comunica all'impresa. Le parti sono obbligate a modificare il contratto con effetto dalla data della sua stipulazione. Degli estremi del contratto modificato deve essere data comunicazione al Ministero.
Qualora l'impresa cui sia proposta la stipulazione di un contratto di assicurazione ritenga che il rischio da assicurare presenti, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarita' o di eccezionalita' rispetto a quello contemplato in tariffa, puo' stipulare il contratto sottoponendolo alla condizione che il premio di tariffa potra' essere modificato nella misura che sara' indicata nel contratto stesso, se il Ministero autorizzera' la modificazione proposta. A tal fine l'impresa deve trasmettere al Ministero copia del contratto, comunicando altresi' tutti gli elementi tecnici a sua disposizione. Il Ministero, nel concedere l'autorizzazione, puo' anche stabilire il premio in misura diversa da' quella proposta dall'impresa.
((I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati previo parere della commissione ministeriale prevista dall'art. 11, sesto comma, della legge)).
Art. 27
#Comma 1
(Valutazione ((...)) delle tariffe)
((Le imprese, per consentire il controllo dell'osservanza in sede di formazione delle tariffe dei premi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22)) debbono presentare, insieme alle tariffe, una relazione dalla quale risultino i criteri tecnici e statistici seguiti per la formazione dei premi puri, nonche' le rilevazioni statistiche e le documentazioni contabili relative alla determinazione dei caricamenti.
((La valutazione dei premi puri e dei caricamenti e' effettuata sulla base delle risultanze delle rilevazioni statistiche annuali dei rischi assunti dalle imprese e dei sinistri verificatisi, dei dati desunti dalle verifiche dei bilanci delle imprese, delle risultanze degli accertamenti ispettivi svolti dall'organo di vigilanza e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'andamento dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli. Le rilevazioni statistiche annuali sono desunte dalla gestione del conto consortile per l'impresa interessata o per imprese similari)).
((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1981, N. 45)).
Art. 28
#Comma 1
(Riferimento a statistiche interaziendali o nazionali)
Comma 2
((Qualora)) gli elementi statistici e tecnici necessari per la valutazione e approvazione delle tariffe dei premi puri presentate dalle imprese al Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato non siano desumibili dalla gestione del conto consortile, il ((Comitato interministeriale dei prezzi (CIP))) si avvarra', oltre che degli elementi forniti dalle imprese, di rilevazioni statistiche interaziendali effettuate in conformita' del disposto dei precedenti articoli 20 e 21, nonche' e di ogni altro elemento tecnico da esso acquisito e utile alla conoscenza dell'andamento dell'assicurazione della responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli.
Art. 29
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1981, N. 45))
Art. 30
#Comma 1
(Modificazione delle tariffe ((e delle condizioni generali))
approvate)
La richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di modificare ((le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate, prevista dall'articolo 11, ottavo comma, della legge)), puo' essere effettuata quando si siano verificate variazioni dei rischi che importino una sperequazione, in eccesso o in difetto, tale da alterare sensibilmente l'equilibrio fra la massa dei premi e il presumibile ammontare dei relativi sinistri e delle spese ed oneri di cui al precedente art. 22.
Comma 2
CAPO IV - DELLA RISERVA PREMI E DELLA RISERVA SINISTRI
Art. 31
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1981, N. 45))
Art. 33
#Comma 1
(Prospetto obbligatorio per il controllo della congruita' della riserva sinistri)
Comma 2
Le imprese debbono compilare e trasmettere annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un prospetto, conforme ad apposito modello da approvare con decreto ministeriale, con il quale debbono essere forniti tutti i dati atti a consentire il controllo della congruita' della riserva sinistri e, in particolare, i dati necessari a determinare, per i sinistri verificatisi in ciascun esercizio, l'andamento dei costi medi a partire dall'esercizio di avvenimento fino a quello della totale liquidazione.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' esonerare dall'obbligo di fornire i dati, di cui al prospetto previsto al comma precedente, le imprese per le quali i dati stessi possono essere desunti.
per un congruo numero di esercizi, dalle rilevazioni del conto consortile di cui all'art. 14 della legge.
Art. 35
#Comma 1
(Valutazione globale delle riserve tecniche)
Comma 2
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora constati che il rapporto fra l'ammontare complessivo delle riserve tecniche (premi e sinistri) costituite dall'impresa alla fine di ciascun esercizio per l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, ed i relativi premi lordi acquisiti dall'impresa nello stesso esercizio, e' notevolmente inferiore all'analogo rapporto accertato per l'insieme delle imprese operanti nel territorio nazionale o per gruppi di imprese similari, invita l'impresa interessata a fornire le giustificazioni necessarie a dimostrare la regolarita' della gestione nonostante la rilevata discordanza.
Art. 36
#Comma 1
(Registri obbligatori relativi ai sinistri)
Comma 2
Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono tenere presso la sede centrale, oltre ai registri e al repertorio di cui all'art. 49 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, i seguenti registri per l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli:
a) registro dei sinistri pagati, con l'indicazione di quelli pagati parzialmente;
b) registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
c) registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura
dell'esercizio;
d) registro dei sinistri gia' definitivamente pagati o eliminati senza pagamento, per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione.
I registri di cui al precedente comma possono essere formati da schede o da tabulati meccanografici: e' altresi' consentito di riunire due o piu' registri, purche' sia sempre possibile l'esatta e completa rilevazione degli elementi propri a ciascuno di essi.
Nei registri di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma, le operazioni debbono essere iscritte in ordine cronologico.
Alla fine di ogni esercizio debbono essere posti in evidenza in ciascun registro il numero complessivo e l'importo totale dei sinistri, distinti per esercizio di avvenimento.
((Nei registri di cui alle lettere a) e b) sono inoltre indicati alla fine di ogni esercizio, gli importi della relativa riserva caduta nell'esercizio per anno di generazione nonche' per totale.))
Comma 3
CAPO V - DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA ((CAPO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 37
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 38
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 39
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 40
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 41
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 42
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 43
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 44
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 28 APRILE 2008, N. 98))
Comma 2
CAPO VI - DELLE IMPRESE DESIGNATE ((CAPO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 45
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 46
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 47
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 48
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 49
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 50
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 28 APRILE 2008, N. 98))
Comma 2
CAPO VII - DEL CONTO CONSORTILE
Art. 51
#Comma 1
(Tenuta del conto consortile da parte dell'istituto nazionale delle assicurazioni e sua gestione)
Comma 2
Il conto consortile di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge e' tenuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto comune delle imprese di assicurazione.
La gestione del conto e' disciplinata dalle disposizioni che seguono, nonche', per quanto da esse non previsto, da apposite convenzioni che l'istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualita' di gestore del conto stesso, stipulera' con le imprese. Le convenzioni dovranno essere comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 52
#Comma 1
(Modalita' di immissione nel conto di una quota del 2% di ciascun rischio)
Comma 2
Le imprese debbono immettere nel conto consortile una quota pari al 2% di tutti i rischi da esse assunti in ciascun esercizio per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, limitatamente per questi ultimi, a quelli soggetti all'obbligo di assicurazione.
La immissione si effettua mediante attribuzione al conto, distintamente per ciascun rischio assunto nell'esercizio e in relazione ad ogni singolo veicolo o natante, di una quota del 2%:
a) della prima rata di premio e delle rate successive alla prima, comprese quelle relative a contratti tacitamente rinnovati, al lordo degli accessori e dedotte le sole imposte a carico degli assicurati.
Insieme al premio lordo devono essere immessi nel conto consortile anche gli interessi di frazionamento del premio, i diritti a qualsiasi titolo spettanti all'assicuratore ed ogni altro importo che costituisca corrispettivo della copertura del rischio.
Per i premi relativi a contratti con clausole del tipo di quelle previste dal precedente articolo 21, secondo comma, lettera d), l'immissione nel conto consortile deve essere accompagnata dall'indicazione della clausola contenuta nel contratto e dell'entita' della relativa riduzione di premio accordata dall'assicuratore;
b) delle integrazioni di premio recuperate nell'esercizio in relazione a contratti con clausole del tipo di quelle indicate nel citato articolo 21, secondo comma, lettera d);
c) degli storni, degli annullamenti e dei rimborsi di premio;
d) dei pagamenti, compresi quelli parziali, effettuati nell'esercizio per indennizzi e spese di liquidazione relativi a sinistri che siano avvenuti nell'esercizio stesso;
e) dei recuperi di indennizzi a qualsiasi titolo realizzati nell'esercizio per sinistri avvenuti nell'esercizio stesso, al netto delle relative spese;
((f) dei sinistri, avvenuti nell'esercizio, che alla data di chiusura dell'esercizio stesso risultino ancora da pagare)).
Per le assicurazioni relative a veicoli a motore e natanti soggetti all'obbligo di assicurazione si intendono per rischi assunti, agli effetti dell'applicazione del precedente comma, quelli per i quali sono stati emessi il certificato di assicurazione di cui all'articolo 7 della legge o gli attestati di cui all'articolo 17 del presente regolamento.
Art. 53
#Comma 1
(Storni e quote di premio, per modificazione dei contratti)
Comma 2
Nel caso di modificazioni del contratto debbono essere separatamente immessi nel conto consortile gli eventuali storni di premio effettuati in relazione al contratto modificato e la quota di premio relativa all'appendice di modifica o alla nuova polizza.
Art. 54
#Comma 1
(Comunicazioni all'istituto nazionale delle assicurazioni delle partite da immettere nel conto)
Comma 2
Le comunicazioni all'Istituto nazionale delle assicurazioni delle partite di cui al precedente articolo 52, lettere a), b), c), d), e) da immettere nel conto consortile, debbono essere effettuate ((entro il trimestre successivo)) al mese nel quale le operazioni relative hanno avuto corso; quella delle partite di cui alla lettera f) dello stesso articolo 52 deve essere effettuata ((entro il 15 giugno)) dell'anno successivo alla data di chiusura dell'esercizio.
Art. 55
#Comma 1
(Comunicazione dei sinistri denunciati e della loro eliminazione)
Comma 2
Le imprese debbono comunicare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale gestore del conto consortile, i sinistri avvenuti in ciascun esercizio ((...)), nonche' le eliminazioni dei sinistri stessi effettuate dopo la denuncia nel corso dell'esercizio senza pagamento di indennizzo.
Le comunicazioni debbono essere fatte sinistro per sinistro, entro il mese successivo a quello in cui l'impresa ha ricevuto la denuncia o ha effettuato l'eliminazione.
Art. 56
#Comma 1
(Versamenti e rimborsi per le partite immesse nel conto)
Comma 2
Nel termine che sara' stabilito dalle convenzioni previste dal secondo comma del precedente articolo 51, le imprese debbono versare al conto consortile, per ciascun trimestre dell'esercizio, gli importi relativi alle partite di cui all'articolo 52, lettere a), b), e) immesse nel conto nel corso del trimestre. Entro il medesimo termine l'Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualita' di gestore del conto consortile, deve rimborsare alle imprese gli importi delle partite di cui al citato articolo 52, lettere c), d) immesse nel conto nel corso del trimestre stesso.
Art. 57
#Comma 1
(Riserva premi per i rischi immessi nel conto)
Comma 2
Alla fine di ogni esercizio l'Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualita' di gestore del conto consortile, provvede a calcolare, sulla base dei dati trasmessi dalle imprese e in conformita' ai criteri ((indicati all'art. 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295)), la riserva premi relativa ai rischi immessi nel conto consortile, in corso alla chiusura dell'esercizio.
Art. 58
#Comma 1
(Deposito e investimento delle somme versate al conto e attribuzione dei redditi)
Comma 2
Le somme versate al conto consortile sono depositate a cura dell'ente gestore in conti correnti bancari.
La parte eccedente la necessaria liquidita' e' investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato.
I redditi ricavati dagli investimenti della riserva per sinistri ancora da liquidare sono attribuiti e versati alle imprese, con le modalita' previste nelle convenzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 51, in proporzione dell'ammontare delle riserve sinistri da ciascuna di esse immesse nel conto consortile.
Gli altri redditi sono attribuiti al conto stesso.
Art. 59
#Comma 1
(Rendiconto della gestione del conto e riparto del saldo)
Comma 2
Alla fine di ciascun esercizio l'Istituto nazionale delle assicurazioni redige un rendiconto nel quale debbono essere iscritti:
In entrata:
1) la riserva premi calcolata alla fine dell'esercizio precedente;
2) i premi e gli altri elementi di cui ai precedenti articoli 52, secondo comma, lettere a) e b) e 53;
3) i recuperi di cui alla lettera e) del citato articolo 52, secondo comma;
4) i redditi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 58, al netto dei relativi oneri;
5) gli eventuali interessi attivi e ogni altra entrata.
In uscita:
1) la riserva premi calcolata alla fine dell'esercizio;
2) gli storni, gli annullamenti e rimborsi di premi di cui alla lettera c) del precedente articolo 52, secondo comma, nonche' gli storni di cui al precedente articolo 53;
3) i pagamenti di cui alla lettera d) del citato articolo 52, secondo comma;
4) ((la riserva sinistri));
5) le spese di gestione del conto consortile sostenute in conformita' delle convenzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 51, al netto di quanto recuperato direttamente da singole imprese per oneri particolari addebitabili alle imprese medesime;
6) gli eventuali interessi passivi ed ogni altra uscita.
Il saldo positivo o negativo del rendiconto viene ripartito tra le imprese partecipanti al conto consortile in proporzione dei premi immessi da ciascuna di esse nel conto stesso, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Il rendiconto e il piano di riparto del saldo, approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, debbono essere trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredati da una relazione illustrativa, ((entro il 31 ottobre dell'anno successivo)) alla data di chiusura dell'esercizio.
I documenti di cui al comma precedente sono depositati presso l'ente gestore e le imprese interessate possono prenderne visione.
Art. 60
#Comma 1
(Partite immesse nel conto per pagamenti e recuperi di sinistri avvenuti in esercizi precedenti)
Comma 2
Le imprese debbono porre a carico del conto consortile una quota pari al 2%:
a) dei pagamenti, anche parziali, effettuati in ciascun esercizio per indennizzi e spese in relazione a sinistri avvenuti in esercizi precedenti e gia' immessi nel conto ai sensi dell'articolo 52, secondo comma lettera);
b) dei pagamenti, anche parziali, effettuati in ciascun esercizio per indennizzi e spese in relazione a sinistri avvenuti in esercizi precedenti e gia' eliminati, per i quali sia stata riaperta nell'esercizio la procedura di liquidazione.
Le imprese debbono invece porre a favore del conto consortile una quota pari al 2% dei recuperi a qualsiasi titolo realizzati in ciascun esercizio per sinistri avvenuti in esercizi precedenti, al netto delle relative spese.
Le imprese debbono inoltre comunicare al conto consortile le eliminazioni, effettuate nell'esercizio, di sinistri avvenuti in esercizi precedenti gia' immessi nel conto consortile ai sensi dell'articolo 52, secondo comma lettera f).
Le comunicazioni al conto consortile debbono essere effettuate, distintamente per ciascun anno di avvenimento dei sinistri, entro il bimestre successivo al mese nel quale le operazioni predette hanno avuto corso.
L'istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualita' di gestore del conto consortile, provvede a rimborsare alle imprese gli importi pagati di cui ai punti a) e b) del presente articolo, nel termine e con le modalita' stabilite nelle convenzioni di cui al precedente articolo 51, secondo comma. Le imprese debbono versare al conto consortile nel termine e con le modalita' suindicati i recuperi di cui al secondo comma del presente articolo.
Art. 61
#Comma 1
(Nuovo calcolo della riserva per sinistri avvenuti in esercizi precedenti e comunicazione all'istituto nazionale delle assicurazioni)
Comma 2
Le imprese, alla fine di ciascun esercizio e tenendo conto di quanto disposto ai precedenti articoli 32 e 34, debbono procedere a un nuovo calcolo della riserva relativa ai sinistri avvenuti in esercizi precedenti e che risultino ancora da liquidare e debbono comunicarne l'importo all'istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualita' di gestore del conto consortile, nel termine previsto dalle convenzioni di cui al precedente articolo 51, secondo comma.
La predetta comunicazione deve essere effettuata, distintamente per ciascun sinistro e per ciascun esercizio di avvenimento dei sinistri, entro il 31 maggio successivo alla data di chiusura dell'esercizio.
Art. 62
#Comma 1
(Successive revisioni dei rendiconti della gestione dei conti e nuovo riparto dei saldi)
Comma 2
I rendiconti relativi agli esercizi di avvenimento dei sinistri saranno riveduti in relazione alle variazioni positive o negative che, per effetto delle operazioni previste dai precedenti articoli 60 e 61, si verifichino nell'imporlo della riserva sinistri costituita alla fine dell'esercizio precedente. A seguito di tali rettifiche si procedera' al conguaglio dei saldi risultanti dai singoli rendiconti ed al riparto dei relativi importi.
((Entro il 31 ottobre di ciascun anno)) l'istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualita' di gestore del conto consortile, deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i rendiconti rettificati a seguito della revisione di cui al precedente comma.
Art. 63
#Comma 1
(Comunicazioni all'Istituto nazionale delle assicurazioni degli elementi dei dati tecnici e statistici mediante appositi modelli ministeriali)
Comma 2
Tutte le comunicazioni che debbono essere fatte all'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale gestore del conto consortile, a norma degli articoli precedenti, debbono essere corredate, per ciascun rischio, dalle indicazioni statistiche e tecniche necessarie per consentire la rilevazione dei dati e degli elementi che l'Istituto suddetto e' tenuto a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a norma dell'art. 14, secondo comma, della legge.
Le comunicazioni stesse debbono essere fatte con appositi moduli conformi al modello approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Detti moduli potranno essere sostituiti da schede o da altri mezzi direttamente elaborati con sistemi elettronici o meccanici.
Art. 64
#Comma 1
(Obbligo dell'istituto nazionale delle assicurazioni di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati desunti dalla gestione del conto)
Comma 2
L'Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualita' di gestore del conto consortile, oltre ai rendiconti previsti nei precedenti articoli 59 e 62 deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, distintamente per esercizio, per imprese o gruppo di imprese e per classe di rischi, i dati e gli elementi desunti dalla gestione di tale conto che siano richiesti dallo stesso Ministero ai fini della valutazione e dell'approvazione delle tariffe dei premi previste dal primo comma dell'art. 14 della legge.
Comma 3
CAPO VIII - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 65
#Comma 1
(Sanzioni amministrative)
Comma 2
Gli amministratori e i direttori delle imprese di cui all'art. 10 della legge che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente regolamento sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni combinate dalle disposizioni in vigore.
La violazione delle disposizioni degli articoli 9, 10 e 14, primo e secondo comma, del presente regolamento e' punita con la sanzione amministrativa da lire 2.000 a lire 20.000.
La violazione delle disposizioni degli articoli 16, primo comma, e 18, secondo comma, e' punita con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 30.000.
La violazione delle disposizioni degli articoli 36, 43, secondo e terzo comma, 46, 47, ultimo comma, 66, primo comma, nonche' delle disposizioni contenute nel Capo VII del presente regolamento che stabiliscono per le imprese l'obbligo delle comunicazioni e dei versamenti in esse previsti all'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale gestore del conto consortile, e' punita con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000.
Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dal prefetto. Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Comma 3
CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 66
#Comma 1
(Contributo per la prima applicazione della legge)
Comma 2
Il contributo dovuto a norma dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge, per l'anno in cui iniziera' ad avere applicazione l'obbligo di assicurazione, deve essere versato dalle imprese all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", nel termine di novanta giorni da quello di pubblicazione del presente regolamento.
Detto contributo e' dovuto per il suo intero ammontare, stabilito nell'ultimo comma dell'art. 31 della legge, qualunque sia il periodo intercorrente fra la data di applicazione dell'art. 19 della legge ed il 31 dicembre successivo e per esso non si fa luogo a conguaglio.
Qualora dopo il primo anno in cui iniziera' ad avere applicazione l'obbligo di assicurazione persistano ancora a carico del Fondo gli oneri di cui all'art. 37 della legge, il contributo rimarra' stabilito anche per l'anno successivo al primo nella misura del 3%.
Art. 67
#Comma 1
(Adeguamento dei contratti in corso alle tariffe approvate)
Comma 2
I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo dell'assicurazione debbono essere adeguati alle tariffe approvate. L'assicuratore, tuttavia, puo' differire tale adeguamento fino alla prima scadenza annuale per i contratti gia' stipulati per somme non inferiori ai massimali indicati nella tabella A, allegata alla legge, fermi restando gli obblighi derivanti dalla legge stessa.
Art. 68
#Comma 1
(Immissione nel conto consortile dei rischi relativi ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge)
Comma 2
I rischi relativi ai contratti in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo dell'assicurazione debbono essere immessi nel conto consortile a decorrere dalla prima scadenza annuale del premio.
Art. 69
#Comma 1
(Partecipazione dei rappresentanti degli utenti alla commissione consultiva per le assicurazioni private)
Comma 2
Nel caso in cui la commissione consultiva per le assicurazioni private sia richiesta di esprimere pareri in materia di tariffe per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, chiama a partecipare alle riunioni, a norma dell'art. 79, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, esperti di particolare competenza scelti fra le diverse categorie di utenti per coadiuvare la commissione nell'assolvimento del suo compito.
Art. 70
#Comma 1
(Modalita' per la determinazione dei sinistri avvenuti nell'esercizio)
Comma 2
Ai fini del calcolo della riserva sinistri si considerano come sinistri avvenuti in un determinato esercizio tutti i sinistri verificatisi nell'esercizio stesso qualunque sia la data della denuncia. Per i sinistri non ancora denunciati ((entro il 31 dicembre dell'esercizio)), si procedera' ad una stima del numero e degli importi dei sinistri stessi da imputare a riserva sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti e dei costi medi dei sinistri denunciati nell'esercizio.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175.
Art. 71
#Comma 1
(Azione per conseguire le prestazioni di cui all'art. 37 della legge)
Comma 2
L'azione per conseguire le prestazioni di cui all'articolo 37 della legge contro le imprese designate a norma dell'art. 20 della stessa spetta agli aventi diritto al risarcimento e agli assicurati che abbiano risarcito il danno, nei limiti della quota, non soddisfatta con la prima distribuzione dell'attivo, del credito per il quale sono stati ammessi al passivo della liquidazione coatta.
Spetta anche, in surrogazione nei diritti degli assicurati responsabili, agli aventi diritto non risarciti e non ammessi al passivo, nei limiti della quota, non soddisfatta con la prima distribuzione, del credito per il quale e' avvenuta l'ammissione al passivo dell'assicurato responsabile.
Art. 72
#Comma 1
(Convenzioni con gli enti gestori dell'assicurazione sociale)
Comma 2
Gli enti gestori dell'assicurazione sociale possono stipulare con gli assicuratori le imprese designate apposite convenzioni, con le quali possono essere stabilite le modalita' per il rimborso delle spese da essi sostenute per prestazioni erogate ai danneggiati ed essere previsti criteri per la determinazione, anche in via forfettaria, delle somme da rimborsare.