I posti di consigliere, non riservati ai primi referendari della Corte dei conti, possono essere conferiti:
ai funzionari dello Stato indicati nell'art. 7, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come integrato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430,
ad estranei alle amministrazioni dello Stato,
che, per l'attivita' svolta o gli studi giuridico-amministrativo-contabili compiuti, e per le doti attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneita' all'esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei conti.
Per la nomina e' prescritto il parere del consiglio di presidenza della Corte dei conti, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1