DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 346/1977 - Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Numero 346 Anno 1977 GU 29.06.1977 Codice 077U0346

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-02-10;346

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduti il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvate le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 297 (ex 287) relativo all'esame di diploma presso la scuola di perfezionamento in fisica e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli esami di profitto dovranno essere superati entro cinque anni dalla data di immatricolazione. I candidati non riconosciuti idonei ad una prima prova non potranno ripresentarsi prima che sia trascorso un periodo di undici mesi".