IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 7 e' modificato nel senso che, al penultimo comma, sono aggiunte le parole "e per la facolta' di agraria".
Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
sistemazioni idrauliche e difesa del suolo (annuale);
idrologia e idrografia (semestrale);
viabilita' ed infrastrutture rurali e forestali (semestrale);
geologia applicata;
microbiologia del terreno (semestrale);
approvvigionamenti annonari, mercati e industrie degli alimenti di origine animale.
Nello stesso elenco l'insegnamento di coltivazioni da foraggio passa da semestrale ad annuale e l'insegnamento di produzione delle sementi per colture ortive e floreali cambia denominazione in quella di produzione delle sementi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1