Il penultimo comma della tabella XXXIII - Corso di laurea in medicina veterinaria, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Per il raggiungimento del numero delle ore richieste per gli insegnamenti clinici e' utilizzabile il periodo semestrale di tirocinio pratico da iniziarsi dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del quinto anno e da compiersi prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, purche' questo sia svolto a tempo pieno e sotto il controllo diretto dell'autorita' competente".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1