E' autorizzato il richiamo alle armi, nell'anno 1977, di mille graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri provenienti dai carabinieri effettivi e ausiliari e appartenenti a classi non anteriori al 1947.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il richiamo sara' effettuato nei modi stabiliti dal Ministro per la difesa e per la durata di un anno.
Art. 3
#Comma 1
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.